fondi pensione 04 novembre 2015

Novità fiscali

Si segnala che a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, i fondi pensione in regime di contribuzione definita, sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta. Tali proventi sono computati nella misura del 62,5% qualora siano riferibili alle obbligazioni ed altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati, nonché alle obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della c.d. “white list”, al fine di garantire il mantenimento di tassazione effettiva al 12,5% su detti proventi. Si tratta di una aliquota più bassa di quella applicata sugli investimenti di natura finanziaria. Questa imposta è prelevata direttamente dal patrimonio investito. I rendimenti indicati nei documenti illustrativi di PREVIGEST FUND MEDIOLANUM, sono quindi già al netto di questo onere.

- Relativamente al regime fiscale delle prestazioni, si segnala che: 1. La parte imponibile (riferita ai premi dedotti) della prestazione pensionistica maturata dall’01/01/2001 al 31/12/2006 erogata in forma di rendita è soggetta alla tassazione progressiva IRPEF, trattandosi di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalla rendita in erogazione è applicata una imposta sostitutiva del 26%. Tali rendimenti saranno computati, così come previsto dal Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014, nella misura del 48,08% qualora siano riferibili alle obbligazioni e altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati nonché alle obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della c.d. white list (ovvero quei Paesi che assicurano sulla base di convenzioni un adeguato scambio di informazioni), ciò al fine di garantire il mantenimento del livello di tassazione effettiva del 12,5% su detto rendimento. Quest’ultimo è scomputato dall’imponibile da assoggettare a tassazione progressiva; 2. La parte imponibile (riferita ai premi dedotti) della prestazione pensionistica maturata dall’01/01/2007 erogata in forma di rendita è soggetta a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione successivo al 1° gennaio 2007, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tale fine si considerano utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale. Inoltre, se la data di iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15. Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalla rendita in erogazione è applicata una imposta sostitutiva del 26%. Tali rendimenti saranno computati, così come previsto dal Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014, nella misura del 48,08% qualora siano riferibili alle obbligazioni e altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati nonché alle obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della c.d. white list (ovvero quei Paesi che assicurano sulla base di convenzioni un adeguato scambio di informazioni), ciò al fine di garantire il mantenimento del livello di tassazione effettiva del 12,5% su detto rendimento. Quest’ultimo è scomputato dall’imponibile da assoggettare a tassazione d’imposta del 15%