comunicazioni 01 luglio 2026

Previgest Fund Mediolanum - Nuove tipologie di prestazioni pensionistiche erogabili

Con la legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), sono state apportate modifiche di rilievo alla disciplina delle forme pensionistiche complementari (d.lgs. 252/2005), che entrano in vigore dal 1° luglio 2026, intervenendo tra l'altro sulle tipologie di prestazioni erogabili al raggiungimento dei requisiti pensionistici previsti dal regime previdenziale di appartenenza. Tali modifiche puntano a garantire una maggiore flessibilità nella fase di erogazione e cioè durante il pagamento delle prestazioni.

Finora, al momento del pensionamento, l'Aderente poteva scegliere tra la riscossione di una quota in capitale e la conversione del montante residuo in una delle rendite vitalizie previste dal Fondo Pensione Aperto Previgest Fund Mediolanum. Dal 1° luglio 2026 si aggiungono nuove tipologie di prestazioni pensionistiche delle quali si illustrano di seguito le caratteristiche.

Rimane sempre ferma per l'Aderente la possibilità di chiedere la liquidazione in forma di capitale del montante accumulato, al ricorrere delle condizioni previste dalla vigente normativa.


1.1 Nuove prestazioni pensionistiche complementari

Dal 1° luglio 2026 sarà possibile richiedere che tutta o parte della posizione individuale pensionistica sia liquidata in forma di:

  • Rendita a durata definita: viene erogata per un numero di anni predeterminato, calcolato sulla base dell'aspettativa di vita dell'Aderente al momento della richiesta. Non è legata quindi alla sopravvivenza effettiva dell'Aderente: l'erogazione cesserà al termine del periodo stabilito nonostante la sua sopravvivenza. Verrà corrisposta in rate annuali - con periodicità mensile, trimestrale, semestrale o annuale - per un numero intero di anni pari alla speranza di vita residua dell'Aderente, determinata sulla base delle tavole demografiche ISTAT utilizzate per il calcolo della pensione obbligatoria.

    L'importo di ciascuna rata non è fisso ma varierà in relazione ai risultati finanziari del comparto in cui la posizione previdenziale rimane investita durante la fase di erogazione. A ciascuna rata di rendita corrisponderà lo stesso numero di quote e frazioni di quota, ottenuto dividendo il numero complessivo di quote corrispondente all'importo del montante disponibile a tale data per il numero di rate ancora da erogare. L'importo della rata di rendita varierà quindi in funzione del valore della quota alla data di erogazione della stessa.

  • Prelievi liberamente determinabili: sono erogati a valere sul montante in gestione che resta investito, con facoltà dell'Aderente di sceglierne l'importo e la tempistica. Potranno essere richiesti, tempo per tempo, entro il limite della somma delle rate maturate e non riscosse di una rendita a durata definita teorica e cioè quella che l'Aderente avrebbe ricevuto se avesse scelto la rendita a durata definita con frazionamento annuale, calcolata sulla base della sua speranza di vita residua, in anni interi, al momento della richiesta della prestazione. A ciascuna rata di rendita teorica corrisponderà lo stesso numero di quote e frazioni di quota, ottenuto dividendo il numero di quote corrispondente all'importo del montante al momento iniziale di richiesta della prestazione per il numero delle rate della rendita teorica a durata definita. L'importo massimo che può essere prelevato sarà determinato moltiplicando il valore della quota alla data di liquidazione del prelievo per la differenza tra il numero di quote (e frazioni di quote) relative alle rate di rendita maturate e il numero di quote (e frazioni di quote) già utilizzate per i prelievi precedentemente erogati.

    L'importo richiesto non potrà comunque essere inferiore per ciascun prelievo a € 500, al lordo degli oneri fiscali.

A decorrere dal 31 ottobre 2026, sarà inoltre possibile richiedere che tutta o parte della propria posizione individuale pensionistica sia liquidata anche in forma di:

  • Erogazione frazionata: permetterà la liquidazione della posizione in un numero determinato di anni indicato dall'Aderente, comunque non inferiore a 5, e con periodicità mensile, trimestrale, semestrale o annuale. Questa prestazione non è collegata quindi alla speranza di vita dell'Aderente. L'importo della rata varierà in relazione ai risultati finanziari del comparto in cui la posizione previdenziale rimane investita durante la fase di erogazione. Tale importo verrà calcolato, con riferimento alla data di liquidazione di ciascuna rata, dividendo il montante disponibile a tale data per il numero di rate ancora da erogare. A ciascuna rata di rendita corrisponderà lo stesso numero di quote e frazioni di quote, ottenuto dividendo il numero di quote corrispondente all'importo del montante convertito in rendita per il numero di rate. L'importo della rata di rendita varierà in funzione del valore della quota alla data di erogazione della stessa.


Regole comuni

In caso di selezione di una delle nuove tipologie di prestazioni pensionistiche, salvo diversa indicazione dell'Aderente, il montante verrà investito nel comparto Obbligazionario. L'importo della prestazione è variabile in quanto esposto al possibile rischio di investimento di qualsiasi comparto scelto dall'Aderente, con la possibilità di subire perdite.

Le diverse tipologie di prestazioni non sono combinabili tra di loro né con la rendita vitalizia. Al momento della scelta di una delle nuove tipologie di prestazioni, l'Aderente dovrà indicare i beneficiari in caso di suo decesso e potrà modificarli in un momento successivo. Tali beneficiari potranno riscattare l'eventuale montante non ancora liquidato che verrà loro riconosciuto in un'unica soluzione.

Inoltre, poiché le nuove tipologie di prestazioni hanno una durata predefinita, la durata effettiva della vita dell'Aderente potrebbe essere superiore alla sua speranza di vita (cosiddetto rischio di longevità), con conseguente esaurimento del capitale disponibile mentre è ancora in vita.

Infine, si evidenzia il rischio di eccessiva concentrazione dell'erogazione delle prestazioni che potrebbero concentrarsi eccessivamente nella fase iniziale a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento.

Dopo aver scelto una delle nuove tipologie di prestazioni, l'Aderente:

  • non può versare nuovi contributi, salvo che venga attivato un nuovo rapporto di lavoro con maturazione di TFR (le due posizioni vengono gestite separatamente);
  • non può esercitare le prerogative tipiche della fase di accumulo (ad esempio riscatti, anticipazioni, trasferimenti o accedere alla RITA), con eccezione della riallocazione tra Comparti;
  • non può revocare la scelta. Tuttavia, la scelta di una delle nuove prestazioni pensionistiche non preclude il successivo accesso alla rendita vitalizia. Infatti, in qualsiasi momento durante la fase di erogazione, è possibile convertire il montante residuo ancora investito in una rendita vitalizia presso Previgest Fund Mediolanum oppure trasferendo il montante residuo a un'altra forma pensionistica complementare, al solo scopo di usufruire delle condizioni di rendita vitalizia da questa previste. Nel Regolamento e nel Documento sulle Rendite di Previgest Fund Mediolanum sono definite le condizioni e le modalità per esercitare questa facoltà.

La scelta di una delle nuove tipologie di prestazione non comporta l'applicazione di costi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal Comparto in cui il montante è investito.

Previgest Fund Mediolanum eroga la prestazione entro i termini indicati nel Regolamento e comunque non oltre 6 mesi dalla richiesta.

Regime fiscale

Alle nuove prestazioni pensionistiche, si applica la tassazione tipica delle prestazioni pensionistiche in forma di capitale. Sul montante post 2007 però va considerata un'importante differenza: per rendita a durata definita e prelievi liberamente determinabili è prevista la tassazione sostitutiva con aliquota decrescente dal 15 al 9% in funzione degli anni di partecipazione come per le ordinarie prestazioni pensionistiche in capitale; l'erogazione frazionata in minimo 5 anni è invece soggetta a tassazione sostitutiva con aliquota decrescente dal 20 al 15% in base agli anni di partecipazione.

I rendimenti sono soggetti alla medesima tassazione dei rendimenti in fase di accumulo. Il montante ante 2007 è soggetto alla tassazione separata.